PARTENZA DEI FIGLI MINORENNI ALL’ESTERO NEL 2022

Dopo il 24 febbraio 2022 la possibilità di viaggiare all’estero ha acquisito un nuovo significato. Ciò riguarda principalmente l’attraversamento del confine da parte di uomini di età compresa tra i 18 ei 60 anni, in connessione con la mobilitazione generale e l’obbligo di proteggere l’integrità territoriale dell’Ucraina.

È POSSIBILE CHE I FIGLI MINORENNI VADANO ALL’ESTERO NEL 2022?

Il codice civile, in particolare l’articolo 313, prevede il diritto del figlio che ha compiuto i sedici anni di età a lasciare il Paese liberamente e autonomamente. Cioè, dopo aver raggiunto l’età appropriata, non è necessario chiedere il permesso all’altro genitore per andare all’estero con il bambino.

Il problema principale si pone quando il minore non ha compiuto i 16 anni di età e ha il diritto di lasciare l’Ucraina solo con il consenso dei genitori (genitori adottivi), tutori e accompagnato da loro o accompagnato da persone da questi autorizzate, fatti salvi i casi previsti per legge.

Durante il periodo della legge marziale , i minori di 16 anni accompagnati da uno dei genitori, dalla nonna, dal nonno, dal fratello maggiore, dalla sorella, dalla matrigna, dal patrigno o da altre persone autorizzate da uno dei genitori in una dichiarazione scritta certificata dall’autorità di tutela può lasciare l’Ucraina e l’affidamento viene effettuato senza il consenso notarile dell’altro genitore e in presenza del passaporto di un cittadino ucraino o del certificato di nascita di un bambino (in assenza del passaporto di un cittadino ucraino) o documenti contenente informazioni sulla persona in base alla quale il Servizio di frontiera di Stato consentirà l’attraversamento del confine di Stato. Tuttavia, non tutto è così semplice come sembra e ogni caso deve essere analizzato nel dettaglio.

PARTENZA ALL’ESTERO NEL 2022 DI ORFANI, BAMBINI PRIVATI ​​DELLE CURE PARENTALI

Affinché un bambino orfano possa attraversare il confine, è necessario determinarne lo status giuridico e allontanarsene.

In primo luogo, si tratta di bambini che vivono (rimangono) in strutture sanitarie, educative o altre strutture per l’infanzia. Possono attraversare il confine se presentano il consenso notarile del gestore di tale istituto e sono accompagnati da una persona da lui autorizzata.

In secondo luogo, i bambini che sono disposti ad essere allevati e a vivere insieme in una famiglia affidataria. Attraversano il confine in caso di presentazione dell’accordo originale sull’affidamento di un minore in una famiglia affidataria o di sua copia autenticata e accompagnati dai genitori affidatari o da uno di loro.

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In terzo luogo, i bambini che sono disposti a crescere ea vivere insieme in un orfanotrofio di tipo familiare. Per loro è sufficiente presentare il contratto in originale sull’organizzazione delle attività di un orfanotrofio di tipo familiare o la sua copia autenticata ed essere accompagnati dai genitori-educatori o da uno di loro.

In quarto luogo, i bambini che sono sotto tutela, cura per decisione della tutela e delle autorità di tutela. Attraversamento del confine in caso di presentazione della decisione/ordinanza in originale sull’istituzione della tutela (tutela) o della sua copia autenticata e accompagnati da un tutore o custode;

In quinto luogo, i bambini che sono sotto tutela, la cura per decisione del tribunale. È sufficiente esibire la decisione del tribunale sull’istituzione della tutela (custodia) o la sua copia autenticata e accompagnata da un tutore o custode;

Sesto, i figli che, conformemente al contratto di tutela, sono stati trasferiti dall’autorità di tutela per essere allevati presso la famiglia di un’altra persona (affidatario) fino al raggiungimento della maggiore età. Tali minori possono attraversare il confine su presentazione dell’originale del contratto specificato, certificato dalla firma di una persona autorizzata dell’amministrazione statale locale competente o del consiglio comunale (ad eccezione delle città di rilevanza distrettuale), apposto con un sigillo, oppure la sua copia autenticata e accompagnata da un genitore affidatario.

Settimo, l’attraversamento del confine da parte di figli di cui uno dei genitori è adottivo/tutore si effettua con il consenso notarile del secondo genitore, indicando il Paese di partenza e il corrispondente periodo di soggiorno in tale Paese, se il secondo di non è presente al valico di frontiera.

ANDARE ALL’ESTERO NEL 2022 ACCOMPAGNATO DA UNO DEI GENITORI O DA ALTRE PERSONE AUTORIZZATE

La partenza dall’Ucraina di minori che non hanno raggiunto l’età di 16 anni, accompagnati da uno dei genitori o da altre persone autorizzate da uno dei genitori con consenso notarile, è possibile nei seguenti casi:

1) con il consenso notarile del secondo genitore indicando il Paese di destinazione e il corrispondente periodo di permanenza in tale Paese, se il secondo genitore è assente al checkpoint se:

  • il secondo genitore è uno straniero o una persona senza cittadinanza, che è confermata dall’iscrizione del padre nell’atto di nascita del figlio, e che è assente al posto di blocco;
  • nel passaporto di un cittadino ucraino per un viaggio all’estero, con il quale un cittadino che non ha compiuto i 16 anni di età attraversa il confine di stato, c’è un verbale di partenza verso un luogo di residenza permanente al di fuori dell’Ucraina o un marchio (timbro) di l’iscrizione all’iscrizione consolare permanente presso un’istituzione diplomatica straniera dell’Ucraina o la permanenza di tale cittadino nel registro consolare permanente è confermata da apposito certificato;

presentare documenti o loro copie autenticate:

  • certificati di morte del secondo genitore;
  • decisione del tribunale sulla privazione dei diritti genitoriali del secondo genitore;
  • la decisione del tribunale di riconoscere la scomparsa del secondo genitore;
  • la decisione del tribunale di riconoscere il secondo genitore come incapace;
  • decisione del tribunale sulla concessione del permesso di lasciare l’Ucraina a un cittadino che non ha raggiunto l’età di 16 anni, senza il consenso e l’accompagnamento del secondo genitore;

2) senza il consenso notarile dell’altro genitore:

Tale partenza è possibile in caso di partenza temporanea dall’Ucraina per un periodo fino a un mese su presentazione di una decisione di un tribunale o di un’autorità di tutela o delle loro copie certificate da un notaio o dall’autorità che le ha emesse, in cui il posto del minore la residenza è determinata (confermata) con quella di un genitore che intenda partire con il figlio o che lo abbia autorizzato con il consenso notarile di altre persone;

In caso di partenza temporanea dall’Ucraina per un periodo non superiore a un mese o più di un bambino con disabilità, un bambino affetto dalle malattie di cui all’articolo 157, parte quinta dell’articolo 157 del codice della famiglia dell’Ucraina, su presentazione di tale documenti o loro copie, certificati da un notaio o da un’autorità, che li ha rilasciati:

  • un certificato rilasciato da un organo di servizio esecutivo dello Stato, un esecutore testamentario privato, sull’esistenza di arretrati dal pagamento degli alimenti (nel caso in cui l’importo totale degli arretrati superi l’importo dei pagamenti corrispondenti per tre mesi);
  • un documento rilasciato dalla commissione medica di consulenza di un istituto medico e preventivo, nei modi e nella forma stabiliti dal Ministero della Salute (nel caso in cui l’importo degli arretrati per alimenti sia superiore a tre mesi, ma non superiore a quattro mesi).

RILASCIO DEL PERMESSO AI BAMBINI DI PARTIRE TRAMITE “DIYA” NEL 2022

I permessi per viaggiare all’estero dei bambini possono essere rilasciati tramite l’applicazione mobile Diya. Lo riporta il Ministero dell’Interno ucraino su Facebook. “Il relativo disegno di legge n. 6146 è stato adottato dalla Verkhovna Rada dell’Ucraina. Ciò significa che uno dei genitori potrà rilasciare online il permesso per un bambino di età inferiore ai 16 anni di viaggiare all’estero.

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